Modello 770 semplificato: invio dati di gennaio e febbraio entro il 30 aprile
Dal 2025 il 770 semplificato diventa mensile
Da febbraio 2025, i sostituti d’imposta con massimo cinque dipendenti al 31 dicembre 2024 possono utilizzare il modello 770 semplificato con cadenza mensile.
Grazie al provvedimento dell’Agenzia delle Entrate n. 25798/2025, per le ritenute di gennaio e febbraio 2025, i dati vanno inviati entro il 30 aprile 2025.
Le novità per i sostituti d’imposta
La nuova modalità, prevista dall’articolo 16 del D.lgs. 1/2024, è effettiva dal 1° gennaio 2025.
È riservata ai sostituti che:
- Alla fine del 2024 non superano i cinque dipendenti.
- Pagano solo redditi da lavoro dipendente, assimilato o autonomo.
- Versano le ritenute usando esclusivamente i servizi telematici dell’Agenzia delle Entrate.
Secondo il provvedimento, i versamenti tramite modello F24 devono rispettare le normali scadenze, mentre la trasmissione dei dati (allegato 4) può avvenire entro il 30 aprile.
Comunicazione mensile dei dati: cosa cambia
Al posto della classica dichiarazione annuale 770 ordinario, i sostituti dovranno inviare all’Agenzia:
- L’importo delle ritenute e trattenute operate.
- Il codice tributo e il periodo di riferimento.
- Le trattenute regionali e comunali IRPEF, specificando l’ente di riferimento.
In fase di versamento tramite F24 bisognerà indicare:
- Ammontare delle ritenute/trattenute e relativi codici tributo.
- Interessi versati (se in ravvedimento).
- Eventuali crediti d’imposta usati in compensazione.
- Altri importi a debito o a credito (comprese sanzioni da ravvedimento).
- Codice IBAN per l’eventuale addebito diretto.
Adesione automatica e obbligatoria per l’anno
Una volta adottato il 770 semplificato, l’adesione è vincolante per l’intero anno d’imposta, come previsto dal comma 3 dell’articolo 16 del D.Lgs. n. 1/2024.
La procedura sarà ufficialmente disponibile dal 6 febbraio 2025.
I pagamenti F24 dovranno avvenire solo via i servizi telematici dell’Agenzia, direttamente o tramite un intermediario abilitato.