Concordato Preventivo Biennale 2025-2026: tutte le novità dalla Circolare 9/E
Con la Circolare 9/E del 24 giugno 2025, l’Agenzia delle Entrate ha fatto chiarezza sul Concordato Preventivo Biennale (CPB), aggiornato dal D.lgs. 13/2024 e ritoccato dal decreto correttivo n. 81/2025. Una guida preziosa per commercialisti e consulenti fiscali alle prese con la proposta di adesione per gli anni 2025-2026.
Chi può aderire al nuovo CPB?
Possono partecipare i contribuenti che:
- applicano gli Indici Sintetici di Affidabilità fiscale (ISA);
- soddisfano i requisiti previsti dall’articolo 10 del decreto CPB.
L’Agenzia propone l’adesione sulla base dei dati 2024, usando il software “IltuoISA_CPB 2025”, disponibile dal 30 aprile 2025.
👉 Attenzione: dal 1° gennaio 2025, i forfettari sono esclusi dal CPB per effetto dell’abrogazione del Capo III del decreto.
Come e quando aderire
Ci sono due strade per accettare la proposta di concordato:
- Invio congiunto con il modello ISA, insieme alla dichiarazione dei redditi 2025.
- Invio autonomo del frontespizio della dichiarazione, selezionando la casella “Comunicazione CPB”.
📅 Scadenza: 30 settembre 2025 (nuovo termine sostitutivo del 31 luglio).
È anche possibile revocare l’adesione entro la stessa data, seguendo le stesse modalità.
I limiti delle proposte CPB
Con il nuovo comma 3-bis introdotto dal decreto correttivo, sono stati fissati tetti massimi per la proposta, calcolati rispetto al reddito del periodo d’imposta precedente (rettificato secondo gli articoli 15 e 16 del decreto). Ecco i limiti:
- 🔹 10% per chi ha affidabilità pari a 10;
- 🔹 15% per affidabilità da 9 a 9,99;
- 🔹 25% per affidabilità da 8 a 8,99.
Nessun limite, invece, se la proposta è sotto i valori settoriali di riferimento.
Le nuove cause di esclusione o uscita
Due nuove cause di esclusione o cessazione sono entrate in scena:
- Un lavoratore autonomo che partecipa a società/associazioni professionali è escluso se queste non aderiscono anch’esse al CPB.
- Vale anche il contrario: se una società aderisce, ma non tutti i soci autonomi accettano, scatta l’esclusione.
🛑 Ma c’è un’eccezione: se non esistono ISA per l’attività in questione, l’esclusione non si applica.
📌 Queste regole valgono solo per le adesioni esercitate dal 13 giugno 2025 in poi.
Novità sull’imposta sostitutiva
Per chi ha una differenza oltre 85.000 euro tra il reddito concordato e quello reale dell’anno precedente, cambiano le aliquote dell’imposta sostitutiva:
- 🧾 43% per soggetti IRPEF;
- 🏢 24% per soggetti IRES.
FAQ e chiarimenti pratici
Infine, c’è un’appendice interpretativa con tutte le risposte ai dubbi pratici, basata su FAQ precedenti e nuovi quesiti. Un aiuto concreto per gli operatori che vogliono evitare errori e gestire le adesioni con consapevolezza.