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Nuovi limiti e sanzioni per la congruità della manodopera nei cantieri privati e pubblici.

21 Mag di Antonio Maddalena

Nuovi limiti e sanzioni per la congruità della manodopera nei cantieri privati e pubblici.

Il Decreto Legge n. 60/2024, noto come decreto Coesione, introduce nuove disposizioni urgenti in materia di politiche di coesione, concentrandosi sulla congruità della manodopera negli appalti pubblici e privati. Per gli appalti pubblici, il decreto stabilisce l’obbligo di attestazione della congruità senza una soglia minima, mentre per gli appalti privati viene fissato un valore soglia complessivo di 70.000 euro al netto dell’IVA, rispetto ai precedenti 500.000 euro.

Queste nuove disposizioni influenzano anche la legittimità dei bonus edilizi, come chiarito dalla Commissione Nazionale Paritetica per le Casse Edili (CNCE) nelle FAQ del 15 febbraio 2022.

L’articolo 28 del decreto introduce misure per la prevenzione e il contrasto del lavoro sommerso, modificando i commi 10, 11 e 12 dell’art. 29 del D.L. n. 19/2024. Il nuovo comma 10 stabilisce che, negli appalti pubblici e privati di lavori edili, prima del saldo finale, il responsabile del progetto per gli appalti pubblici e il direttore dei lavori o il committente, in assenza di un direttore, per gli appalti privati, devono verificare la congruità dell’incidenza della manodopera sull’opera complessiva. Questo avviene secondo le modalità previste dal decreto del Ministro del Lavoro e delle Politiche Sociali del 25 giugno 2021, n. 143.

Il nuovo comma 11 prevede che negli appalti pubblici, il saldo finale può essere effettuato solo dopo la verifica positiva della congruità o la regolarizzazione da parte dell’impresa affidataria. In caso contrario, l’avvenuto versamento senza esito positivo della verifica è considerato nella valutazione della performance del responsabile del progetto e viene comunicato all’Autorità Nazionale Anticorruzione (ANAC).

Il nuovo comma 12 stabilisce che, negli appalti privati di valore pari o superiore a 70.000 euro, il saldo finale è subordinato all’acquisizione dell’attestazione di congruità. In caso di versamento del saldo senza verifica positiva o regolarizzazione, il direttore dei lavori o il committente, in assenza di nomina del direttore, sono soggetti a una sanzione amministrativa che va da 1.000 a 5.000 euro.