Rateazione imposte e scudo penale
Il nuovo decreto legislativo proposto, dedicato alla revisione delle sanzioni tributarie, segna una tappa fondamentale nella riforma fiscale. Recentemente approvato dal Consiglio dei ministri e presentato alle Camere, il decreto introduce modifiche significative sul trattamento dei reati di omesso versamento di ritenute certificate e IVA. Queste novità si inseriscono in un quadro più ampio di riforma del diritto penale-tributario, continuando un processo di evoluzione normativa che include leggi passate come il dlgs 74/2000, la legge n. 148/2011, e altre.
Uno degli aspetti salienti del decreto è che la sanzione penale per i suddetti reati ora scatta solo al manifestarsi di un’intenzione chiara e inequivocabile del contribuente di evadere il pagamento sin dall’inizio. Questa condizione si verifica se il termine per la rateizzazione è scaduto senza che questa sia stata richiesta, o se il contribuente perde il beneficio della rateizzazione già concessa. In precedenza, le normative permettevano tempi relativamente stretti per il pagamento completo del debito tributario, con un limite massimo di sei mesi dalla dichiarazione di apertura del dibattimento.
L’articolo 20 del decreto stabilisce che il governo deve rivedere il rapporto tra processo penale e tributario, adattando i profili procedurali e sostanziali per riflettere meglio la durata effettiva dei piani di estinzione del debito. Nel dettaglio, l’articolo 13 del dlgs 74/2000 stabilisce che certi reati, se il debito viene saldato prima dell’apertura del dibattimento, non sono punibili. Questa disposizione è estesa anche alle situazioni in cui il debito viene estinto spontaneamente o a seguito di speciali procedure conciliative.
Il decreto introduce inoltre una novità rilevante riguardo le date di consumazione dei reati di omesso versamento, posticipandole al 31 dicembre dell’anno successivo a quello di presentazione della dichiarazione. Ciò dà al contribuente la possibilità di accedere alla rateizzazione del debito relativo all’imposta evasa, evitando la sanzione penale fino a quando il debito è in corso di estinzione e non si verificano decadenze.
Importanti anche le modifiche relative alle circostanze attenuanti: se il debito viene estinto integralmente prima della chiusura del dibattimento, il contribuente può beneficiare di una riduzione della pena e della non applicazione di pene accessorie. Il decreto stabilisce anche limiti più stringenti al sequestro nei casi di debiti in estinzione rateale, a condizione che il contribuente sia in regola con i pagamenti.
In conclusione, queste modifiche rappresentano un passo avanti nel consolidare un diritto penale orientato alla riscossione, facilitando la gestione dei debiti tributari e introducendo criteri più equi per la valutazione della punibilità e delle misure coercitive.