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Stop allo sconto in fattura senza trasmissione della fattura di spesa entro il 29 marzo 2024.

2 Apr di Antonio Maddalena

Stop allo sconto in fattura senza trasmissione della fattura di spesa entro il 29 marzo 2024.

La recente decisione di interrompere la possibilità di cedere il credito e ottenere sconti in fattura punta a contrastare coloro che hanno depositato la documentazione per Cila o Cilas prima del 17 febbraio 2023, senza poi realmente avviare i lavori. Questa mossa, sebbene possa sembrare giustificata alla luce dell’intenzione di arginare abusi, solleva tuttavia dubbi significativi sull’equità della sua applicazione.

Ci riferiamo all’articolo 1, comma 5, del decreto legge n. 39 del 29 marzo 2024, che mette in luce come il decreto legge n. 11/2023 abbia precedentemente introdotto una restrizione sulla cessione del credito e sugli sconti in fattura, prevedendo tuttavia un’eccezione per coloro che avevano presentato la Cila o la Cilas fino al 16 febbraio 2023. Questa eccezione si applicava anche ai progetti di demolizione e ricostruzione, consentendo i vantaggi fiscali solo a condizione di aver ottenuto il permesso edilizio entro tale data.

Il legislatore mira chiaramente a penalizzare chi ha solo formalmente iniziato il processo senza poi procedere con i lavori effettivi. Tuttavia, il criterio utilizzato per verificare l’effettivo inizio dei lavori presenta notevoli difficoltà di applicazione. A complicare le cose, il decreto stabilisce che non conta se la Cila o la Cilas siano state inviate prima del 17 febbraio 2023 per quei progetti per i quali, alla data del 30 marzo 2024 (data di entrata in vigore del decreto), non si è ancora sostenuto alcun costo documentato da fattura.

Per esempio, una ditta che ha espresso l’intenzione di applicare lo sconto in fattura e che al 29 marzo aveva un avanzamento lavori del 25%, si trova in una posizione critica. Sebbene sia evidente che i lavori siano iniziati, l’assenza di una fattura trasmessa entro il 29 marzo 2024 a causa della soglia minima del 30% non raggiunta, impedisce di fatto di beneficiare dello sconto in fattura. Appare evidente come tale criterio, dunque, si riveli ingiusto, non considerando adeguatamente le reali dinamiche dei cantieri e l’effettivo impegno degli operatori economici.