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La PEC si dimostra con i file e non con le stampe della ricevuta di consegna.

21 Mag di Antonio Maddalena

La PEC si dimostra con i file e non con le stampe della ricevuta di consegna.

La Corte d’Appello di Catania, sezione Lavoro, con la sentenza n. 435/2024 del 14 maggio 2024 (Presidente: Parisi; Consigliere relatore: Musumeci), ha chiarito che, in materia di notifica a mezzo PEC, solo le ricevute di avvenuta accettazione e consegna hanno valore legale. Queste ricevute sono considerate prove “piene” della notifica, equiparate alla notifica a mezzo posta, anche se emesse da un soggetto privato.

La causa ha origine da un ricorso presentato da una società contro un avviso di addebito notificato via PEC dall’INPS, riguardante il pagamento di contributi DM10. La società ha contestato la validità della notifica, sostenendo l’inesistenza della stessa, la decadenza ai sensi dell’art. 25 D.lgs.46/99, l’insussistenza del credito per intervenuto pagamento, la mancanza di motivazione della pretesa e la prescrizione.

Il Tribunale di Catania, con sentenza n. 1236/2021 del 4 ottobre 2021, ha accolto parzialmente il ricorso. L’INPS ha quindi appellato la decisione, chiedendo una riforma della sentenza.

La Corte d’Appello ha ritenuto infondato l’appello dell’INPS, confermando che l’ente non aveva fornito prova della notifica. Il giudice di primo grado aveva stabilito che la documentazione presentata dall’INPS, consistente in una stampa interna dell’Istituto, non era sufficiente. Infatti, per provare la regolare notifica, erano necessarie le ricevute di avvenuta accettazione e consegna del messaggio PEC.

La Corte ha precisato che l’art. 6 del D.P.R. 68/2005 dispone che solo la ricevuta di avvenuta consegna fornisce prova che il messaggio PEC è effettivamente pervenuto all’indirizzo del destinatario. L’INPS non ha prodotto tali ricevute nemmeno nel secondo grado di giudizio, non riuscendo quindi a dimostrare la notifica.

Pertanto, in assenza delle ricevute di avvenuta accettazione e consegna, la notifica non può essere considerata valida. La decisione conferma che queste ricevute sono essenziali per dimostrare la regolare notifica tramite PEC, equivalendo alla notifica per mezzo posta come previsto dall’art. 48 del d.lgs. n. 82 del 2005.