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Pena sospesa con l’estinzione del debito

25 Mar di Antonio Maddalena

Pena sospesa con l’estinzione del debito

In materia di reati tributari, la Corte di Cassazione italiana ha stabilito che i giudici possono legittimamente condizionare la sospensione della pena al pagamento del debito tributario, qualora l’evasore fiscale non riesca a dimostrare di non disporre delle risorse economiche necessarie a tale pagamento.

Questo principio è stato messo in evidenza nella breve decisione n. 10686/2024 dalla Terza Sezione Penale della Corte di Cassazione.

Il caso ha preso le mosse dalla decisione della Corte d’Appello di Bologna, che ha confermato la sentenza del Tribunale di Modena, condannando l’imputato a dieci mesi di reclusione per omesso versamento dell’IVA, secondo l’articolo 10 ter del Decreto legislativo n. 74/2000.

In particolare, la Corte d’Appello ha subordinato la sospensione condizionale della pena al pagamento del debito tributario. Di fronte a questa decisione, l’avvocato difensore ha sollevato dubbi sulla capacità economica del suo assistito di saldare il debito tributario, ammontante a 269.786 euro, evidenziando che le indagini patrimoniali avevano portato al sequestro di soli mille euro.

La Corte di Cassazione ha precisato che, anche se non è richiesto al giudice di effettuare un accertamento preventivo delle condizioni economiche dell’imputato, è necessario che venga comunque fornita una valutazione motivata di queste ultime, qualora emergano elementi dai quali possa nascere il dubbio sulla capacità dell’imputato di adempiere alla condizione imposta, o quando tali elementi siano presentati dalla parte interessata.